这是indexloc提供的服务,不要输入任何密码
Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016A176

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PARTICOLARI
Articolo 176

GU C 203 del 7.6.2016, pp. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_176/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/44


Articolo 176

1.   Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio:

a)

crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico;

b)

crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a).

2.   Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.

3.   I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4.   I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.


Top