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Document 12016A176
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE IV - SPECIFIC FINANCIAL PROVISIONS#Article 176
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PARTICOLARI
Articolo 176
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PARTICOLARI
Articolo 176
GU C 203 del 7.6.2016, pp. 44–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_176/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/44 |
Articolo 176
1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio:
a) |
crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico; |
b) |
crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a). |
2. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.
3. I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.