7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/44 |
Articolo 176
1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio:
a) |
crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unità ben definita ed un complesso organico; |
b) |
crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a). |
2. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.
3. I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.