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Document 31998L0062

23a direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 253 del 15.9.1998, pp. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/62/oj

31998L0062

23a direttiva 98/62/CE della Commissione del 3 settembre 1998 recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 15/09/1998 pag. 0020 - 0023


23a DIRETTIVA 98/62/CE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1998 recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/16/CE (2) della Commissione, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico di cosmetologia;

considerando che in assenza di nuovi dati scientifici, in particolare in materia di tossicità a lungo termine, il comitato scientifico di cosmetologia raccomanda che l'uso del moschene e dei muschi tibetene nei prodotti cosmetici sia vietato;

considerando che una nuova valutazione tossicologica del cloruro di stronzio, basata su nuovi dati forniti dall'industria, indica che l'uso di tale sostanza può essere esteso senza rischi per la sicurezza agli shampoo e ai prodotti per la cura del viso purché sia rispettata una concentrazione massima;

considerando che in base ai più recenti dati scientifici l'uso di cloruro, bromuro e saccarinato di benzalconio come conservanti nei prodotti cosmetici può essere ammesso purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva;

considerando che in base alle ricerche e ai dati scientifici più recenti nei prodotti cosmetici può essere provvisoriamente ammesso l'uso del 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (iodopropinil butilcarbammato) come conservante, purché siano rispettate talune condizioni di concentrazione e di utilizzazione;

considerando che, in base ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso del fenol2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metil-3-(1,3,3,3-tetrametil1-(trimetilsilil)ossi)-disilossianilpropile) come filtro UV, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva;

considerando che, in base ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso dell'acido benzoico,4,4-((6-(((1,1-dimetiletil)ammino) carbonil)fenil) ammino)1,3,5-triazin-2,4-diil)diimmino)bis-,bis(2-etilesil)estere come filtro UV;

considerando che, in base alle ricerche e ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso dell'etossilato etil-4-amminobenzoato, dell'isopentil-4-metossicinnamato, della 2,4,6,-trianilino-(p-carbo-2'-etilesil-1'ossi)1,3,5-triazina e del 2-etilesil salicilato come filtro UV, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla direttiva;

considerando che in base alle ricerche e ai dati scientifici più recenti, nei prodotti cosmetici può essere ammesso l'uso delle sostanze 3-(4'-metilbenziliden)-d-1canfora e 3-benziliden canfora come filtri UV;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come indicato in allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano misure atte ad impedire che, a decorrere dal 1° luglio 1999, relativamente alle sostanze indicate in allegato, i fabbricanti e gli importatori stabiliti nella Comunità immettano nel mercato prodotti non conformi alle norme previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano misure atte ad impedire che a decorrere dal 30 giugno 2000 i prodotti di cui al paragrafo 1, contenenti le sostanze riportate in allegato, siano venduti o ceduti al consumatore finale.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1998.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

(2) GU L 77 del 14. 3. 1998, pag. 44.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono modificati come segue:

1) Nell'allegato II

Sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

«421. 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano (moschene)

422. 5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene)».

2) Nell'allegato III

Il numero d'ordine 57 è modificato come segue:>SPAZIO PER TABELLA>

3) Nell'allegato VI

a) Parte 1

È aggiunto il seguente numero d'ordine>SPAZIO PER TABELLA>

b) Parte 2

Il numero d'ordine 16 è soppresso.

La data «30. 6. 1998» è sostituita da «30. 6. 1999» relativamente ai numeri 21 e 29.

Il numero d'ordine 29 è modificato come segue:>SPAZIO PER TABELLA>

4) Nell'allegato VII

a) Parte 1

Sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:>SPAZIO PER TABELLA>

b) Parte 2

I numeri d'ordine 2, 6, 12, 25, 26 e 32 sono soppressi.

La data «30. 6. 1998» è sostituita da «30. 6. 1999» relativamente ai numeri 5, 17 e 29.

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