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Document 12016A145
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE III - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#CHAPTER 2 - The Institutions of the Community#Section 4 - The Court of Justice of the European Union#Article 145
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO III - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
CAPO 2 - Le istituzioni della Comunità
Sezione 4 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 145
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO III - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
CAPO 2 - Le istituzioni della Comunità
Sezione 4 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 145
GU C 203 del 7.6.2016, pp. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_145/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/41 |
Articolo 145
La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.
Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.