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Document 12016A145

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO III - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
CAPO 2 - Le istituzioni della Comunità
Sezione 4 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 145

GU C 203 del 7.6.2016, pp. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_145/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/41


Articolo 145

La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.

Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.


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