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Document 12016A134
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE III - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#CHAPTER 2 - The Institutions of the Community#Section 3 - The Commission#Article 134
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO III - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
CAPO 2 - Le istituzioni della Comunità
Sezione 3 - La Commissione
Articolo 134
Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO III - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
CAPO 2 - Le istituzioni della Comunità
Sezione 3 - La Commissione
Articolo 134
GU C 203 del 7.6.2016, pp. 41–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_134/oj
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/41 |
Articolo 134
1. Presso la Commissione è istituito un comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.
Il comitato è obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente trattato. Esso può essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.
2. Il comitato è composto di quarantadue membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.
I membri del comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico è rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Il comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.