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Document 12016A075

Versione consolidata del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
TITOLO II - DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
CAPO 6 - Approvvigionamento
Sezione 6 - Disposizioni particolari
Articolo 75

GU C 203 del 7.6.2016, pp. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_75/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/31


Articolo 75

Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali

a)

conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine,

b)

conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all'impresa di origine,

c)

conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunità.

Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formattazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.

Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo 7. Tuttavia le disposizioni del capo 8 non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).


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