7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/31 |
Articolo 75
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali
a) |
conclusi tra più persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine, |
b) |
conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunità e sono restituite alla persona o all'impresa di origine, |
c) |
conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunità e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunità. |
Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione può farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formattazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunità.
Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo 7. Tuttavia le disposizioni del capo 8 non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).