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Document 12016E316

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
TITOLO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO 3 - BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE
Articolo 316 (ex articolo 271 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, pp. 185–185 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_316/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/185


Articolo 316

(ex articolo 271 del TCE)

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 322, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 322.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.


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