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Document 12016E023
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART TWO - NON-DISCRIMINATION AND CITIZENSHIP OF THE UNION#Article 23 (ex Article 20 TEC)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 23 (ex articolo 20 del TCE)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
Articolo 23 (ex articolo 20 del TCE)
GU C 202 del 7.6.2016, pp. 58–58
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/58 |
Articolo 23
(ex articolo 20 del TCE)
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.
Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale tutela.