这是indexloc提供的服务,不要输入任何密码
Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E339

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 339 (ex articolo 287 del TCE)

GU C 202 del 7.6.2016, pp. 193–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_339/oj

7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/193


Articolo 339

(ex articolo 287 del TCE)

I membri delle istituzioni dell'Unione, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti dell'Unione sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.


Top