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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1441

23.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1441 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b), e l’articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione, e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

(3)

Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2024 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(4)

In aggiunta, alcuni atti giuridici di cui agli articoli 3 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono stati abrogati. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a tali atti giuridici e modificare di conseguenza detto regolamento di esecuzione.

(5)

Non vi sono prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative a tali contaminanti di cui agli articoli 3 e 10 di detto regolamento di esecuzione.

(6)

L’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 prevede una deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione. Tale deroga non dovrebbe essere limitata ai prodotti elencati nell’allegato II di detto regolamento di esecuzione a causa di una possibile contaminazione da micotossine. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)

Per quanto riguarda le partite di granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis) provenienti dalla Colombia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(8)

Per quanto riguarda le partite di foglie di vite provenienti dall’Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(9)

Per quanto riguarda le partite di mango (Mangifera indica) provenienti dall’Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(10)

Dal dicembre 2019 il pepe del genere Piper, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, il timo, le foglie di alloro, il curry ed altre spezie provenienti dall’Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa al pepe del genere Piper, ai pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, a zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie provenienti dall’Etiopia, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(11)

Per quanto riguarda le partite di cucuzze (Lagenaria siceraria) provenienti dall’India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(12)

Per quanto riguarda le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(13)

Per quanto riguarda le partite di tahini e halva da semi di sesamo provenienti dalla Siria, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da Salmonella. Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(14)

Dal gennaio 2022 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(15)

In relazione alle partite di pomodori (Solanum lycopersicum L.) provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dalla Turchia. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(16)

Dal gennaio 2022 i frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India. In particolare, tutte le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India, figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(17)

Dal luglio 2022 i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre a un livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per quanto riguarda l’importazione di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India. In particolare, tutte le partite di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India, figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(18)

Per quanto riguarda i fichi secchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(19)

Inoltre, per le partite di fichi secchi, miscugli e prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicano la comparsa di un rischio per la salute umana a causa di una possibile contaminazione da ocratossina A. Poiché le aflatossine e l’ocratossina A sono entrambe micotossine che presentano rischi analoghi per la salute umana e il livello di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine e ocratossina A è simile, è opportuno includere nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 il rischio aggiuntivo riguardante l’ocratossina A per le partite di fichi secchi, miscugli e prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell’Unione.

(20)

Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da alcaloidi pirrolizidinici. Nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da effettuare su tali partite che entrano nell’Unione.

(21)

Inoltre alcuni atti giuridici di cui al modello di certificato ufficiale figurante nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 sono stati abrogati. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza i riferimenti a tali atti giuridici di cui al modello di certificato ufficiale figurante nell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

(22)

Al fine di poter fornire garanzie per i prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 che sono soggetti a condizioni speciali per l’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione dalle micotossine «aflatossine» e «ocratossina A», è opportuno modificare di conseguenza il punto II.2.1 del modello di certificato ufficiale figurante nell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

(23)

Inoltre, poiché attualmente non vi sono prodotti elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 a causa di una possibile contaminazione da pentaclorofenolo e diossine, è opportuno sopprimere il punto II.2.3 del modello di certificato ufficiale figurante nell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

(24)

Al fine di garantire la certezza del diritto per l’ingresso nell’Unione di partite che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio di due mesi per le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. Durante tale periodo transitorio è garantita la protezione della salute pubblica per tali partite in quanto sono sottoposte, al momento dell’ingresso nell’Unione, a controlli di identità e fisici per i frutti della moringa (Moringa oleifera) con una frequenza del 30 %, mentre per i fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) con una frequenza del 50 %.

(25)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(26)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per gli alimenti elencati negli allegati I e II a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, il campionamento e le analisi sono eseguiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782 della Commissione, del 14 dicembre 2023, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di micotossine negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 401/2006 (GU L, 2023/2782, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2782/oj).»;"

b)

la lettera d) è soppressa;

c)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i metodi di campionamento e di analisi menzionati nelle note degli allegati I e II sono applicati in relazione a rischi diversi da quelli indicati alle lettere a), b), c) ed e).»;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 2, nel caso di una partita in cui il sacco o l’imballaggio racchiude vari piccoli imballaggi, è sufficiente che il codice di identificazione della partita sia menzionato sul sacco o sull’imballaggio che racchiude questi piccoli imballaggi.»

;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (*2) e alla direttiva 2002/32/CE sui livelli massimi delle micotossine pertinenti, per le partite di alimenti e mangimi elencati nell’allegato II a causa del rischio di contaminazione da micotossine;

(*2)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).»;"

ii)

la lettera c) è soppressa;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

4)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodo transitorio

Le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) e di fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata) provenienti dall’India, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione (*3), possono entrare nell’Unione fino al 12 ottobre 2025 senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1441 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2025/1441, 23.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj).»;"

5)

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

6)

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Azerbaigian (AZ)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39

70

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10

70

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12

30

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatossine

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

2

Bangladesh (BD)

Fagioli Lablab (Lablab purpureus)

(Alimenti)

ex 0708 90 00

30

Residui di antiparassitari (3)

20

Cedri (Citrus medica)

(Alimenti)

ex 0805 90 00

20

Residui di antiparassitari (3)

20

3

Burkina Faso (BF)

Melanzane (Solanum aethiopicum)

(Alimenti)

ex 0709 30 00

70

Residui di antiparassitari (3)

20

4

Costa d'Avorio (CI)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90

 

Coloranti Sudan (14)

20

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

5

Cina (CN)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

Peperoni dolci (Capsicum

annuum)

(Alimenti — tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari (3)  (5)

20

6

Colombia (CO)

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residui di antiparassitari (3)

20

7

Repubblica dominicana (DO)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residui di antiparassitari (3)  (16)

50

0710 80 51

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

8

Egitto (EG)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3)  (6)

30

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (3)

20

Mela cannella (Annona squamosa)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

20

Residui di antiparassitari (3)

20

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residui di antiparassitari (3)

50

Mango (Mangifera indica)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

40

Residui di antiparassitari (3)

20

9

Etiopia (ET)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

30

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

 

10

Georgia (GE)

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39

70

 

 

ex 0813 50 91

70

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10

70

 

 

 

ex 2007 10 99

40

 

 

 

ex 2007 99 39

05; 06

 

 

 

ex 2007 99 50

33

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12

30

 

 

ex 2008 19 19

30

 

 

ex 2008 19 92

30

 

 

 

ex 2008 19 95

20

 

 

 

ex 2008 19 99

30

 

 

 

ex 2008 97 12

15

 

 

 

ex 2008 97 14

15

Aflatossine

20

 

ex 2008 97 16

15

 

 

 

ex 2008 97 18

15

 

 

 

ex 2008 97 32

15

 

 

 

ex 2008 97 34

15

 

 

 

ex 2008 97 36

15

 

 

 

ex 2008 97 38

15

 

 

 

ex 2008 97 51

15

 

 

 

ex 2008 97 59

15

 

 

 

ex 2008 97 72

15

 

 

 

ex 2008 97 74

15

 

 

 

ex 2008 97 76

15

 

 

 

ex 2008 97 78

15

 

 

 

ex 2008 97 92

15

 

 

 

ex 2008 97 93

15

 

 

 

ex 2008 97 94

15

 

 

 

ex 2008 97 96

15

 

 

 

ex 2008 97 97

15

 

 

 

ex 2008 97 98

15

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

11

Ghana (GH)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

2008 11 96

 

2008 11 98

 

 

ex 2008 19 12

40

 

ex 2008 19 19

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

ex 2008 19 99

50

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

2305 00 00

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

ex 2007 99 39

07; 08

12

Israele (IL)  (15)

Basilico (Ocimum basilicum)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

20

Residui di antiparassitari (3)

10

13

India (IN)

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (11)

10

Salmonella  (4)

50

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (3)  (7)  (13)

30

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e ocratossina A

5

Residui di antiparassitari (3)

10

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari (3)

30

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatossine

30

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

10

ex 0904 22 00

11; 19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

Semi di cumino

0909 31 00

 

Residui di antiparassitari (3)

30

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Vaniglia

(Alimenti — spezie essiccate)

0905

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

(Alimenti — spezie essiccate)

0907

 

Residui di antiparassitari (13)

20

Cucuzze (Lagenaria siceraria)

((Alimenti — freschi e refrigerati)

ex 0709 93 90

10

Residui di antiparassitari (3)

20

14

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0708 20

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

20

15

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B (12)

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti — preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B (12)

50

16

Sri Lanka (LK)

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari (3)

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (3)

30

Peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

17

Madagascar (MG)

Fagioli dall'occhio (Vigna unguiculata)

(Alimenti)

0713 35 00

 

Residui di antiparassitari (3)

50

18

Messico (MX)

Papaya verde (Carica papaya)

(Alimenti — freschi e refrigerati)

0807 20 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

19

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari (13)

30

20

Pakistan (PK)

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10

0910 91 90

 

Aflatossine

30

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

Residui di antiparassitari (3)

10

21

Ruanda (RW)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

30

22

Siria (SY)

Tahini e halva da semi di sesamo

(Alimenti)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

41

41

Salmonella  (2)

30

23

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)  (8)

30

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti — freschi)

ex 0810 90 20

ex 0810 90 20

40

50

Residui di antiparassitari (3)

10

24

Turchia (TR)

Limoni (Citrus limon, Citrus

limonum)

( Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati )

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari (3)

30

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari (3)

10

Melagrane

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari (3)  (9)

30

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari (3)  (10)

20

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

30

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

 

Residui di antiparassitari (13)

30

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

Pomodori (Solanum lycopersicum L.)

(Alimenti — ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

0702 00 00

0710 80 70

 

Residui di antiparassitari (3)

20

25

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (3)

50

26

Stati Uniti (US)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

2305 00 00

 

Aflatossine

20

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

27

Vietnam (VN)

Durian (Durio zibethinus)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

0810 60 00

 

Residui di antiparassitari (3)

20

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan e tossine vegetali

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (17)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (24)

10

Salmonella  (21)

50

2

Bolivia (BO)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brasile (BR)

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti — non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (18)

50

4

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari (25)

20

5

Repubblica

dominicana (DO)

Melanzane (Solanum

melongena)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0709 30 00

05

Residui di antiparassitari (19)

50

6

Egitto (EG)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

 

 

 

ex 2008 19 92

40

Aflatossine

30

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

7

Ghana (GH)

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90

 

Coloranti Sudan (26)

50

1511 90 11

 

ex 1511 90 19

90

1511 90 99

 

8

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00

0908 12 00

 

Aflatossine

50

9

India (IN)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti — freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari (19)  (27)

50

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91

 

 

 

2008 11 96

2008 11 98

ex 2008 19 12

40

 

 

 

ex 2008 19 19

50

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 92

40

 

ex 2008 19 95

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

( Alimenti e mangimi )

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

Residui di antiparassitari (19)  (20)

30

ex 0710 80 59

20

Semi di sesamo

( Alimenti )

1207 40 90

 

Salmonella  (21)

30

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Semi di sesamo

( Alimenti e mangimi )

1207 40 90

 

Residui di antiparassitari (25)

20

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

(Alimenti — spezie essiccate)

0904

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Cannella e fiori di cinnamomo

(Alimenti — spezie essiccate)

0906

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

(Alimenti — spezie essiccate)

0908

 

Residui di antiparassitari (25)

30

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

(Alimenti — spezie essiccate)

0909

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti — spezie essiccate)

0910

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari (25)

20

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Residui di antiparassitari (25)

30

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (28)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari (25)

10

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

10

75

Residui di antiparassitari (19)

30

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti — ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Residui di antiparassitari (19)

50

10

Iran (IR)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

 

 

ex 2008 19 93

20

Aflatossine

50

ex 2008 97 12

19

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

11

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

60

Residui di antiparassitari (19)

50

12

Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (21)

50

ex 2008 19 19

49

ex 2008 19 99

49

13

Sudan (SD)

Semi di sesamo

1207 40 90

 

Salmonella  (21)

50

(Alimenti)

ex 2008 19 19

49

 

ex 2008 19 99

49

14

Turchia (TR)

Fichi secchi

0804 20 90

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10

50

 

 

 

ex 2007 10 99

20

 

 

 

ex 2007 99 39

01; 02

 

 

 

ex 2007 99 50

31

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12

11

 

 

ex 2008 97 14

11

 

 

ex 2008 97 16

11

 

 

 

ex 2008 97 18

11

 

 

 

ex 2008 97 32

11

 

 

 

ex 2008 97 34

11

 

 

 

ex 2008 97 36

11

 

 

 

ex 2008 97 38

11

 

 

 

ex 2008 97 51

11

Aflatossine e

30

 

ex 2008 97 59

11

ocratossina A

 

 

ex 2008 97 72

11

 

 

 

ex 2008 97 74

11

 

 

 

ex 2008 97 76

11

 

 

 

ex 2008 97 78

11

 

 

 

ex 2008 97 92

11

 

 

 

ex 2008 97 93

11

 

 

 

ex 2008 97 94

11

 

 

 

ex 2008 97 96

11

 

 

 

ex 2008 97 97

11

 

 

 

ex 2008 97 98

11

 

 

 

ex 2008 99 28

10

 

 

 

ex 2008 99 34

10

 

 

 

ex 2008 99 37

10

 

 

 

ex 2008 99 40

10

 

 

ex 2008 99 49

60

 

ex 2008 99 67

95

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

 

 

ex 0813 50 91

60

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

 

 

ex 2007 10 99

30

 

 

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

 

 

ex 2007 99 50

32

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

Aflatossine

30

ex 2008 19 93

20

 

 

ex 2008 97 12

19

 

 

 

ex 2008 97 14

19

 

 

 

ex 2008 97 16

19

 

 

 

ex 2008 97 18

19

 

 

 

ex 2008 97 32

19

 

 

 

ex 2008 97 34

19

 

 

 

ex 2008 97 36

19

 

 

 

ex 2008 97 38

19

 

 

 

ex 2008 97 51

19

 

 

 

ex 2008 97 59

19

 

 

 

ex 2008 97 72

19

 

 

 

ex 2008 97 74

19

 

 

 

ex 2008 97 76

19

 

 

 

ex 2008 97 78

19

 

 

 

ex 2008 97 92

19

 

 

 

ex 2008 97 93

19

 

 

 

ex 2008 97 94

19

 

 

 

ex 2008 97 96

19

 

 

 

ex 2008 97 97

19

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

ex 2008 99 99

11

19

Residui di antiparassitari (19)  (22)

50

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Residui di antiparassitari (19)

20

Arance

(Alimenti — freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari (19)

30

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale (29)  (30)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

50

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

15

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

49

49

Salmonella  (21)

30

16

Stati Uniti (US)

Estratto di vaniglia

(Alimenti)

1302 19 05

 

Residui di antiparassitari (25)

20

17

Vietnam (VN)

Gombi (Okra)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Residui di antiparassitari (19)  (23)

50

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti — freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari (19)  (23)

30

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Residui di antiparassitari (19)  (23)

50

2.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Paese di origine

Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC (31)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Stati Uniti (US)

Turchia (TR)  (32)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

30

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10

60

 

ex 2007 10 99

30

 

ex 2007 99 39

03; 04

 

ex 2007 99 50

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

 

ex 2008 97 14

19

 

ex 2008 97 16

19

 

ex 2008 97 18

19

 

ex 2008 97 32

19

 

ex 2008 97 34

19

 

ex 2008 97 36

19

 

ex 2008 97 38

19

 

ex 2008 97 51

19

 

ex 2008 97 59

19

 

ex 2008 97 72

19

 

ex 2008 97 74

19

 

ex 2008 97 76

19

 

ex 2008 97 78

19

 

ex 2008 97 92

19

 

ex 2008 97 93

19

 

ex 2008 97 94

19

 

ex 2008 97 96

19

 

ex 2008 97 97

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

(Alimenti)

 

 

».

(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7)  Residui di diafentiuron.

(8)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9)  Residui di procloraz.

(10)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

(12)  Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,1 mg/kg.

(13)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(14)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(15)  Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(16)  Residui di acefato.

(17)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(18)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

(19)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(20)  Residui di carbofuran.

(21)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

(22)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(23)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(24)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

(25)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(26)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

(27)  Residui di acefato.

(28)  Sia i prodotti finiti che le materie prime, ad eccezione della gomma di guar, contenenti prodotti botanici destinati alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna “Codice NC”.

(29)   “Prodotti non trasformati” quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj).

(30)   “Immissione sul mercato” e “consumatore finale”, quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(31)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(32)  Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell'Unione.


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI CERTIFICATO UFFICIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1793 DELLA COMMISSIONE PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATI ALIMENTI O MANGIMI

Informazioni generali

Per selezionare un'opzione, apporre nella casella pertinente un segno di spunta o una crocetta (X).

Nelle caselle I.18 e I.20 può essere selezionata soltanto una delle opzioni.

Scegliere tra i punti II.2.1, II.2.2, II.2.3 e II.2.4 il punto o i punti corrispondenti alla categoria di prodotti e al rischio per cui la certificazione è rilasciata.

Salvo diversa indicazione, tutte le caselle sono obbligatorie.

Se il destinatario, il posto di controllo frontaliero di ingresso o le informazioni sul trasporto (vale a dire i mezzi di trasporto e la data) cambiano dopo il rilascio del certificato, l'operatore responsabile della partita deve avvisare l'autorità competente dello Stato membro di ingresso. Tale cambiamento non comporta una domanda di certificato di sostituzione.

Qualora il certificato venga presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) si applica quanto segue:

le dichiarazioni che non sono pertinenti sono barrate;

le voci o le caselle specificate nella parte I costituiscono i dizionari di dati per la versione elettronica del certificato ufficiale;

le sequenze delle caselle nella parte I del modello di certificato ufficiale e le dimensioni e la forma di tali caselle sono indicative;

se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è un sigillo elettronico.

Nel caso di certificati ufficiali non presentati con il sistema IMSOC, le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dal certificatore oppure cancellate completamente dal certificato.

PARTE I —   DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

 

Paese

 

Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

I.1

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese (1) della persona fisica o giuridica che spedisce la partita. Tale persona deve essere stabilita in un paese terzo, tranne che per la reintroduzione di partite originarie dell'Unione.

I.2

Riferimento del certificato

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall'autorità competente del paese terzo. Questa casella non è obbligatoria per i certificati presentati nel sistema IMSOC. Ripetuto nella casella II.a.

I.2a.

Riferimento IMSOC

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC. Ripetuto nella casella II.b.

Questa casella non deve essere compilata se il certificato non viene presentato nel sistema IMSOC.

I.3

Autorità centrale competente

 

Indicare il nome dell'autorità centrale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.4

Autorità locale competente

 

Indicare, se del caso, il nome dell'autorità locale del paese terzo che rilascia il certificato.

I.5

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l'indirizzo della persona fisica o giuridica alla quale la partita è destinata nello Stato membro di destinazione.

I.6

Operatore responsabile della partita

 

Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell'importatore. Tale operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.

Questa casella è facoltativa.

I.7

Paese di origine

 

Indicare il nome e il codice ISO del paese di cui sono originarie le merci o in cui sono state prodotte, coltivate o raccolte per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa di un possibile rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, o da tossine vegetali, o per via di una possibile non conformità ai livelli massimi autorizzati di residui di antiparassitari.

Indicare il nome e il codice ISO del paese in cui le merci sono state prodotte, fabbricate o confezionate per gli alimenti e i mangimi elencati negli allegati a causa del rischio di presenza di Salmonella o di rischi diversi da quelli specificati nel primo paragrafo.

I.8

Regione di origine

 

Non pertinente.

I.9

Paese di destinazione

 

Indicare il nome e il codice ISO dello Stato membro di destinazione dei prodotti.

I.10

Regione di destinazione

 

Non pertinente.

I.11

Luogo di spedizione

 

Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese degli stabilimenti da cui provengono i prodotti. Se previsto dalla legislazione dell'Unione, indicarne il numero di registrazione o di riconoscimento.

In caso di altri prodotti: qualsiasi unità di una società del settore alimentare. Indicare unicamente lo stabilimento di spedizione dei prodotti.

In caso di scambi in cui sono coinvolti più di un paese terzo (scambi commerciali triangolari), il luogo di spedizione è l'ultimo stabilimento di un paese terzo della catena di esportazione da cui la partita definitiva è trasportata nell'Unione.

I.12

Luogo di destinazione

 

Indicare il nome e l'indirizzo, il paese e il codice ISO del paese del luogo in cui la partita è consegnata per essere definitivamente scaricata. Se applicabile, indicare anche il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento di destinazione.

I.13

Luogo di carico

 

Non pertinente.

I.14

Data e ora della partenza

 

Indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).

I.15

Mezzo di trasporto

 

Selezionare uno o più dei seguenti mezzi di trasporto per le merci in partenza dal paese di spedizione e indicarne l'identificazione:

aeromobile (indicare il numero del volo),

nave (indicare il nome e il numero della nave),

treno (indicare il numero del treno e del vagone),

veicolo stradale (indicare il numero di targa e, se del caso, il numero di targa del rimorchio).

In caso di nave traghetto, selezionare “nave” e identificare il veicolo stradale con il numero di targa (e, se del caso, con il numero di targa del rimorchio), oltre al nome e al numero della nave traghetto prevista.

I.16

Posto di controllo frontaliero di ingresso

 

Indicare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione per i certificati non presentati nel sistema IMSOC o selezionare il nome del posto di controllo frontaliero di ingresso nell'Unione e il suo codice alfanumerico unico assegnato dall'IMSOC.

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Indicare il tipo di documento richiesto: relazione di analisi/ risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e indicare il codice unico dei documenti di accompagnamento richiesti e il paese di rilascio.

Altri documenti: indicare il tipo e il numero di riferimento del documento quando una partita è accompagnata da altri documenti, quali documenti commerciali (ad esempio lettera di trasporto aereo, numero della polizza di carico marittimo o documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada).

I.18

Temperatura di trasporto

 

Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

Se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).

Se le merci sono trasportate in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.

Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. Per “sigillo ufficiale” si intende un sigillo apposto su un contenitore, un autocarro o un vagone ferroviario sotto la supervisione dell'autorità competente che rilascia il certificato.

I.20

Certificato come o per

 

Selezionare l'uso cui sono destinate le merci, come specificato nella pertinente legislazione dell'Unione.

Alimentazione animale: riguarda unicamente i prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Prodotti destinati al consumo umano: riguarda solo i prodotti destinati al consumo umano per i quali la legislazione dell'Unione richiede un certificato ufficiale.

I.21

Per il transito

 

Non pertinente.

I.22

Per il mercato interno

 

Selezionare questa casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione.

I.23

Per la reintroduzione

 

Non pertinente.

I.24

Numero totale di colli

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

In caso di partite alla rinfusa, questa casella è facoltativa.

I.25

Quantità totale

 

Non pertinente.

I.26

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Il peso netto totale è la massa delle merci in quanto tali, senza i contenitori immediati o l'imballaggio. È calcolato automaticamente dall'IMSOC in base alle informazioni inserite nella casella I.27. Il peso netto dichiarato di un alimento glassato non include la glassa.

Indicare il peso lordo totale, vale a dire la massa complessiva delle merci nei loro contenitori immediati con tutto l'imballaggio, esclusi i contenitori e le altre attrezzature per il trasporto.

I.27

Descrizione della partita

 

Indicare il relativo codice del sistema armonizzato (SA) e il titolo definito dall'Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2). Questa descrizione doganale è completata, ove necessario, dalle informazioni aggiuntive richieste per classificare i prodotti. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi alla natura o al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell'Unione.

Indicare la specie, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese, il numero di colli, il tipo di imballaggio, il numero di lotto e il peso netto. Selezionare “consumatore finale” se i prodotti sono imballati per il consumatore finale.

Specie: indicare il nome scientifico o la definizione in base alla legislazione dell'Unione.

Tipo di imballaggio: indicare il tipo di imballaggio conformemente alla definizione figurante nella raccomandazione n. 21 (3) UN/CEFACT (Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico).


PARTE II —   Certificazione

Casella

Descrizione

 

Paese

 

Indicare il nome del paese terzo che rilascia il certificato.

 

Modello di certificato

 

Questa casella si riferisce al titolo specifico di ogni modello di certificato.

II

Informazioni sanitarie

 

Questa casella si riferisce alle prescrizioni sanitarie specifiche dell'Unione applicabili alla natura dei prodotti e quali definite negli accordi di equivalenza conclusi con alcuni paesi terzi o in altra legislazione dell'Unione, come quella per la certificazione.

II.2a

Riferimento del certificato

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.2b

Riferimento IMSOC

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2a.

 

Certificatore

 

Questa casella si riferisce alla firma del certificatore come definito all'articolo 3, punto 26), del regolamento (UE) 2017/625.

Indicare il nome e cognome in stampatello, il titolo e la qualifica, se del caso, del firmatario e il nome e il timbro originale dell'autorità competente da cui dipende il firmatario e la data della firma.

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(1)  Codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue un paese, in conformità alla norma internazionale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

(3)  Ultima versione: www.unece.org/uncefact/codelistrecs.html.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1441/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)