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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2024/3897 |
1.7.2024 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 4 de Madrid (Spagna) il 21 marzo 2024 – Felicísima / Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal
(Causa C-218/24, Iberia Líneas Aéreas de España)
(C/2024/3897)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 4 de Madrid
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Felicísima
Resistente: Iberia Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora, Sociedad Unipersonal
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per conto di quest’ultima con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2, di tale convenzione, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla sua applicazione sotto la voce di «bagaglio», consegnato o meno, gli animali domestici e da compagnia.
(1) Decisione 2001/539 del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU L 194, pag. 38).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3897/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)