7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/402 |
Articolo 42
Diritto d’accesso ai documenti
Ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto.