7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/399 |
Articolo 27
Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.