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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/394


Articolo 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1.   Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2.   Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3.   È proibita la tratta degli esseri umani.