7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/394 |
Articolo 5
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.