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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/394


Articolo 3

Diritto all’integrità della persona

1.   Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

2.   Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

a)

il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;

b)

il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;

c)

il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;

d)

il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.