7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/394 |
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) |
il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge; |
b) |
il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone; |
c) |
il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro; |
d) |
il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. |