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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/49


Articolo 198

Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.

Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.

Le disposizioni del presente trattato si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesioni della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

In deroga ai commi precedenti:

a)

Il presente trattato non si applica alle Faeröer.

Il presente trattato non si applica alla Groenlandia.

b)

Il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro.

c)

Il presente trattato non si applica ai paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco riportato nell'allegato II del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

d)

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle Isole Normanne ed all'Isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972.

(Lettera e) soppressa)