7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/48 |
Articolo 195
Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanità pubblica.