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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/43


Articolo 172

1.   (abrogato)

2.   (abrogato)

3.   (abrogato)

4.   I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalità di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Comunità può emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.