7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/37 |
Articolo 98
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.
Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalità di applicazione del presente articolo.