7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/32 |
Articolo 80
La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.
Le materie fissili speciali così depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.