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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/23


Articolo 49

La costituzione di una impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.

Ogni impresa comune ha personalità giuridica.

In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa può in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

Salvo contrarie disposizioni del presente trattato o del proprio statuto, ogni impresa comune è soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.

Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù del presente trattato, le controversie interessanti le imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.