7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/23 |
Articolo 48
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere interamente o parzialmente ogni impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.
Il Consiglio può, secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali è subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.