7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/20 |
Articolo 38
La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.
Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato può, in deroga agli articoli 258 e 259 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, adire immediatamente la Corte di giustizia dell'Unione europea.