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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/20


Articolo 35

Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.

La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.