7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/20 |
Articolo 35
Ciascuno Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.
La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia.