7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/19 |
Articolo 34
Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.