7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 203/15 |
Articolo 23
Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.
La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.