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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/15


Articolo 23

Trascorso il termine di un anno e sempreché nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.

La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.