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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 203/10


Articolo 15

La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreché non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunità mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.

Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio. Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.