7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/194 |
Articolo 344
(ex articolo 292 del TCE)
Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.