7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/167 |
Articolo 281
(ex articolo 245 del TCE)
Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.