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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/163


Articolo 264

(ex articolo 231 del TCE)

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.