7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/163 |
Articolo 264
(ex articolo 231 del TCE)
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.