7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/99 |
Articolo 124
(ex articolo 102 del TCE)
È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.