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7.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 202/124


Articolo 169

(ex articolo 153 del TCE)

1.   Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.

2.   L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante:

a)

misure adottate a norma dell'articolo 114 nel quadro della realizzazione del mercato interno;

b)

misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri.

3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Le misure adottate a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con i trattati. Esse sono notificate alla Commissione.