7.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 202/69 |
Articolo 55
(ex articolo 294 del TCE)
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 54.